Il testo integrale del regolamento per le aziende che intendono ottenere l’autorizzazione quali trasformatori di pomodoro a marchio IGP Pomodoro di Pachino. Per l’esercizio dell’attività di controllo sulle ditte di trasformatori, il Consorzio si avvarrà degli agenti vigilatori e/o altro personale autorizzato per la verifica della corretta applicazione delle norme sull’uso del marchio su prodotto trasformato.
REGOLAMENTO INTERNO PER I TRASFORMATORI
Premesso che dalla data di riconoscimento della IGP Pomodoro di Pachino ad oggi, vi è stato un numero sempre crescente di ditte di trasformazione che hanno chiesto di essere autorizzate all’uso del Marchio IGP;
che è interesse del Consorzio dettare le regole dirette a regolamentare l’uso del marchio da parte di ditte di trasformazione del pomodoro certificato IGP sia per la maggiore tutela dei produttori, sia per la generale tutela dei Consumatori;
che il potere di autorizzare l’uso del marchio da parte di soggetti diversi da quelli previsti dal Reg. Cee 510/06 e dei decreti nazionali attuativi è di esclusiva competenza del Consorzio, il quale ha ampio potere discrezionale in materia;
Tutto ciò premesso e considerato, il Consorzio adotta il seguente
REGOLAMENTO
Parte Prima
Art. 1: Domanda di autorizzazione
La domanda di autorizzazione all’uso del marchio su prodotti trasformati dovrà contenere:
A) Per l’Impresa individuale: nome e cognome, partita iva e codice fiscale, attività di trasformazione (purché l’attività di trasformazione si svolga nelle aree previste dal Disciplinare di Produzione IGP, registrato in sede U.E.), domicilio fiscale, sede dell’attività, formale impegno al rispetto dei regolamenti e delle deliberazioni societarie, ed il formale impegno ad assoggettarsi al regime di controllo predisposto dal Consorzio, il versamento della tassa di iscrizione nella misura fissata all’art 3; la stessa domanda conterrà anche l’indicazione della ditta e/o delle ditte di produttori e/o condizionatori fornitori del pomodoro certificato IGP. Nell’ipotesi in cui durante la vigenza dell’autorizzazione viene ad essere variata la ditta fornitrice del pomodoro IGP, è fatto obbligo alla ditta di trasformazione di darne comunicazione al Consorzio nel termine di giorni 30;
B) Per l’impresa persona giuridica: ragione sociale, legale rappresentante, partita iva e codice fiscale, sede legale, sede dell’attività, formale impegno al rispetto dei regolamenti e delle deliberazioni societarie; la domanda sarà accompagnata dal versamento della tassa di iscrizione nella misura fissata all’art. 3; la stessa domanda conterrà anche l’indicazione della ditta e/o delle ditte di produttori e/o condizionatori fornitori del prodotto certificato IGP.
Art. 2: Autorizzazione all’uso del marchio IGP.
Il CdA, verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 1, delibera l’autorizzazione all’uso del marchio IGP. L’autorizzazione viene comunicata al richiedente ed il Consorzio provvede alla iscrizione nell’albo delle ditte autorizzate alla trasformazione.
Art. 3: Termine di durata della autorizzazione
La durata dell’autorizzazione è stabilita nel temine di anni 1 a decorrere dalla delibera del Cda di autorizzazione.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 1 comporta l’automatica decadenza dalla autorizzazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di legge di cui al D. LGS 297/2004 ai contravventori.
Art. 4: Quota e/o tassa di iscrizione
Al fine di contribuire al perseguimento degli scopi del Consorzio, tutti i soggetti autorizzati all’uso del marchio IGP su prodotto trasformato sono tenuti al versamento di una tassa e/o quota di iscrizione, che viene stabilita nelle seguenti misure:
a) per trasformazione in salsa e suoi derivati € 1.000,00 (€ mille);
b) Per trasformazioni in conserve e sottolio € 500,00 (€ Cinquecento);
c) Per trasformazione in succhi e dolci € 250,00 (€ Duecentocinquanta).
Parte Seconda
Art. 5: Obblighi dei trasformatori
Le ditte autorizzate alla trasformazione del prodotto IGP hanno i seguenti obblighi:
- osservare le disposizioni del presente Regolamento, del disciplinare e attenersi alle delibere degli organi consortili;
- Versare i contributi annuali in conto esercizio;
- Attenersi rigorosamente alle regole fissate nella delibera di autorizzazione alla trasformazione e non immettere sul mercato prodotti in contrasto con il Disciplinare;
- Consentire, ai fini dell’esercizio della funzione di tutela del Consorzio I.G.P., il controllo da parte degli Organismi a ciò autorizzati aderendo in ogni momento a richieste di sopralluoghi o verifiche secondo quanto previsto dal seguente Regolamento;
- Comunicare la partecipazione a fiere ed eventi al Consorzio che potrà fornire materiale promozionale.
Art.6: Determinazione Contributo in conto esercizio.
I trasformatori saranno tenuti a contribuire alle spese per il funzionamento del Consorzio mediante una contribuzione annua determinata sulle quantità di prodotto certificato acquistato.
Il CdA determina annualmente, entro il 30 novembre, l’importo del contributo da versare in conto esercizio.
Con il presente regolamento, per l’A.A. 2009-2010, il contribuito predetto viene fissato in € 10,00/tonnellata di prodotto certificato acquistato per la trasformazione.
Il pagamento dovrà avvenire in due semestri con la seguente decorrenza: 1.10 – 31.3 entro il 30 aprile e 1.4 - 30.9 entro il 31 ottobre di ciascuna annata agraria.
Entro il trentesimo giorno del mese successivo a ciascun semestre, i trasformatori hanno l’obbligo di trasmettere i quantitativi di prodotto certificato acquistato e destinato alla trasformazione con allegata copia delle fatture di acquisto.
Con la comunicazione relativa al primo semestre, i trasformatori dovranno comunque versare l’importo minimo di € 500,00, mentre nel secondo semestre sarà versata solamente la quota eccedente tale importo minimo.
Art. 7: Mancata Corresponsione dei contributi
Nei confronti dei soggetti inadempienti agli obblighi di cui agli artt. 4 e 6 del presente regolamento, si procederà all’esazione mediante un sollecito con lettera Racc. AR.. In caso di inadempimento e trascorsi 10 gg. dal sollecito, l’autorizzazione si intenderà automaticamente revocata ed il Presidente del Consorzio richiederà il pagamento anche per le vie legali.
Art. 8: Controlli e sanzioni.
Per l’esercizio dell’attività di controllo sulle ditte di trasformatori, il Consorzio si avvarrà degli agenti vigilatori e/o altro personale autorizzato per la verifica della corretta applicazione delle norme sull’uso del marchio su prodotto trasformato.
In caso di violazione alle norme del presente regolamento accertato e contestato dal personale autorizzato si verificherà la automatica decadenza dall’autorizzazione ed il Consorzio potrà agire per il risarcimento del danno.
In caso di rifiuto a sottoporsi ai controlli previsti dal comma 1 il Consorzio potrà dichiarare la decadenza della autorizzazione all’uso del marchio con effetto immediato
Pachino, 10 aprile 2010