Aggiornamenti varati con decreto ministeriale del 17 novembre 2006, prot. n. 864, diffuso anche sul sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con i l’Italia ha provveduto ad emanare le disposizioni che disciplinano le procedure per la registrazione dei prodotti a denominazione di origine e indicazione geografica protetta (Dop ed Igp).
Premessa
Con decreto ministeriale del 17 novembre scorso, prot. n. 864, diffuso anche sul sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’Italia ha provveduto ad emanare le disposizioni che disciplinano le procedure per la registrazione dei prodotti a denominazione di origine e indicazione geografica protetta (Dop ed Igp).
Il testo del provvedimento è allegato integralmente alla presente circolare (allegato 1).
Il nuovo decreto rinnova le procedure di registrazione dei prodotti Dop ed Igp anche alla luce dell’emanazione del nuovo regolamento n. 510/2006. Regolamento che ha sostituito il precedente regolamento n. 2081/1992, apportando modifiche, tra l’altro, pure relativamente alla procedura da seguire per la registrazione.
Anche tale regolamento viene allegato alla presente circolare per completezza di informazione (v. allegato 2).
Si ricorda, con l’occasione, che sinora le modalità di presentazione delle istanze di registrazione di Dop o Igp erano riportate nella circolare Mipaf del 28 giugno 2000 n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14.8.2000 e citata nei considerando del decreto in commento.
Contenuti del provvedimento
In primo luogo il decreto stabilisce i requisiti del soggetto che è legittimato a presentare domanda di riconoscimento per una Dop o Igp (articolo 1).
I requisiti sono sostanzialmente analoghi a quelli già previsti, con una rilevante novità relativa alla rappresentatività del soggetto stesso. In particolare (v. art. 1, c. 2 lett. d), si chiede che l’associazione di produttori e/o trasformatori rappresenti:
• “una percentuale della produzione oggetto di riconoscimento superiore al 50% della produzione attuale della zona delimitata”, nonché
• “una percentuale superiore al 30% delle imprese attualmente coinvolte nella produzione”.
Si tratta di percentuali che vanno verificate rispetto alle categorie di “produttori ed utilizzatori” elencati per le varie produzioni all’articolo 4 del Dm Mipaf del 12 aprile 2000 e riportato in allegato 3 per memoria.
La rappresentatività di cui sopra è rilevante in particolare nel caso in cui siano presentate più di una richiesta di registrazione per lo stesso prodotto/denominazione o per prodotti/denominazioni assimilabili. In questi casi è in sostanza il Mipaaf che mette a confronto i diversi soggetti ed individua chi è “legittimato a proporre il riconoscimento in sede comunitaria” (art. 2 del decreto in esame).
L’articolo 3 del decreto precisa poi la documentazione da presentare per la registrazione di una Dop/Igp, tra cui si segnala anche:
• una relazione tecnica che evidenzi in maniera chiara “il legame con il territorio inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per una Dop) o una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto (per una Igp)”. Relazione da cui si deve evincere la peculiarità qualitativa del prodotto (“almeno una caratteristica” – art. 3, c. 3 lett. d)) per il quale si richiede il riconoscimento e che lo differenzia rispetto ad altri prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dell’area di produzione;
• una relazione storica che comprovi la produzione “almeno venticinquennale del prodotto in questione” nonché l’uso consolidato della denominazione della quale si richiede la registrazione.
• la ricevuta del versamento del contributo destinato a coprire le spese dello Stato sostenute per la registrazione della Dop/Igp. Si tratta di un’assoluta novità, questa, introdotta per la prima volta, come facoltà per gli Stati Membri, con il nuovo regolamento n. 510/2006 (art. 18). A dire il vero, è ancora in via di approvazione, nell’ambito del disegno di legge “finanziaria 2007”, la disposizione di legge che recepisce tale indirizzo e di cui questo decreto ministeriale costituisce già una prima pratica applicazione. Da notare che l’importo e le modalità di versamento sono rinviate a successivo decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La procedura prevede anche il parere delle Regioni e Provincie autonome nel territorio delle quali ricade l’areale di produzione delle Dop/Igp di cui si richiede la registrazione (art. 5 del decreto ministeriale in esame). Le modalità con cui le amministrazioni regionali e provinciali partecipano all’iter è comunque demandata ad un successivo decreto Mipaaf da emanare d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
La vera e propria procedura ministeriale di registrazione di una Dop/Igp è articolata in due fasi.
Nella prima (art. 6, del Dm Mipaf in commento), gli uffici del Mipaaf verificano la sussistenza di vari requisiti, dalla legittimazione del richiedente alla adeguatezza del disciplinare etc. In particolare, si fa notare che andrà anche verificato “che il prodotto non insiste sulla stessa zona geografica o in una zona immediatamente limitrofa a quella in cui avviene la produzione di altro prodotto già riconosciuto dello stesso tipo con caratteristiche analoghe” (art. 6, c. 1, lett. e. del Decreto). Si tratta di un requisito, questo, che potrebbe limitare la possibilità di concedere riconoscimenti specie nelle zone dove sono già presenti prodotti Dop ed Igp riconosciuti.
La prima fase si conclude con eventuali rilievi, comunicati al soggetto richiedente ed alla Regione/Provincia competente. Occorre rimuovere tali ostacoli entro novanta giorni pena la chiusura del procedimento di registrazione.
La seconda fase della procedura di registrazione (art. 7 del Dm) prevede invece una “riunione di pubblico accertamento”, che coinvolge anche le organizzazioni professionali e di categoria, convocata al fine di verificare, in buona sostanza, che quanto contenuto nel disciplinare sia coerente con il regolamento comunitario e con gli usi leali e tradizionali adottati nell’area di produzione.
Anche a seguito di tale incontro, l’Amministrazione elabora, d’intesa con il soggetto richiedente, il “documento unico” che riporta gli elementi chiave del disciplinare e la descrizione del legame tra prodotto e territorio di cui all’art. 5, par. 3, lett. c) del reg. n. 510/2006. Da notare che tale documento unico, secondo quanto riportato nel regolamento, dovrebbe in realtà costituire parte integrante della domanda di registrazione.
In ogni caso, il Ministero conclude la procedura con le seguenti fasi:
• la proposta di disciplinare viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale;
• si attendono trenta giorni dalla pubblicazione entro cui possono essere formulate osservazioni;
• vengono valutate eventuali osservazioni e risolto eventuali dissensi;
• la richiesta di registrazione e la relativa documentazione viene notificata dal Ministero alla Commissione.
Di notevole interesse, infine, le disposizioni transitorie del decreto; in particolare per quanto riguarda le domande di registrazione Dop/Igp già inoltrate e non ancora approvate.
Per tali domande è necessario integrare le istanze già presentate trasmettendo, entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto:
• la documentazione relativa alla “rappresentatività” del richiedente;
• la relazione tecnica da cui risulti il legame del prodotto con il territorio ;
• la relazione storica che comprovi la produzione almeno venticinquennale del prodotto in questione e l’utilizzo consolidato della denominazione.
Valutazioni conclusive
Il nuovo testo innova la procedura amministrativa per la registrazione delle Dop/Igp anche alla luce della nuova regolamentazione comunitaria.
Gli elementi di novità sono costituiti dalla richiesta esplicita di dimostrazione:
• dei requisiti di rappresentatività del soggetto richiedente;
• dell’ottenimento del prodotto da un certo numero di anni (almeno venticinque);
• della non sovrapponibilità o contiguità dell’area di produzione delle Dop/Igp da registrare rispetto ad aree dove siano già presenti Dop/Igp dello stesso tipo.
Di un certo interesse anche:
• la metodologia di coinvolgimento delle Regioni nella procedura e
• il pagamento del contributo per le spese per la registrazione.
Elementi questi ultimi che devono ancora essere compiutamente disciplinati.
Si tratta quindi di un provvedimento di cui si attende ora la concreta applicazione, specie per questi aspetti innovativi, che potranno richiedere alcuni affinamenti a livello interpretativo ed operativo.
Positiva, infine, appare la disciplina transitoria che, se non altro, consente di riprendere l’iter di registrazione per le domande già presentate e sospeso di fatto dall’emanazione del regolamento comunitario.
Resta tuttavia da valutare se le novità potranno impedire la registrazione di Dop ed Igp per le quali erano già state presentate istanze secondo le procedure precedentemente in vigore.
Cordialmente
Ermanno Comegna
Direttore