Il testo integrale dello Statuto del Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino. In esso viene stabilito che (Art. 3) non ha scopi di lucro; ha per oggetto le attività previste dalla normativa di riferimento per i Consorzi di Tutela, la valorizzazione del prodotto “I.G.P. Pomodoro di Pachino”, la vigilanza sui prodotti similari che possono ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alla produzione della “I.G.P.Pomodoro di Pachino”, il Favorire l’innovazione tecnologica e l’utilizzo di nuove tecniche e nuovi metodi per migliorare la qualità delle produzioni.
STATUTO
DENOMINAZIONE E SEDE
Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2602 e segg. del Codice Civile, del Rego-lamento CEE n° 2081/92, della L. 526/99 e dei decreti attuativi, è costituito il Consor-zio denominato “Consorzio di tutela della I.G.P. Pomodoro di Pachino”.
Esso ha sede legale in Pachino e potrà stabilire anche altrove una o più sedi ammini-strative; la sede è in via C. Scalia n. 87.
DURATA
Art. 2 - Il Consorzio ha la durata di anni trenta, che potrà essere successivamente pro-rogata nei modi e termini di legge.
OGGETTO
Art. 3 - Il Consorzio non ha scopi di lucro ed ha per oggetto:
A - Esercitare le funzioni previste dalla legge 526/99 e dai successivi decreti di attua-zione, successive modifiche ed integrazioni, ed in generale le attività previste dalla normativa di riferimento per i Consorzi di Tutela
B - Valorizzare il prodotto “I.G.P. Pomodoro di Pachino”;
C - Vigilare sui prodotti similari che possono ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alla produzione della “I.G.P.Pomodoro di Pachino”;
D - Favorire l’innovazione tecnologica e l’utilizzo di nuove tecniche e nuovi metodi per migliorare la qualità delle produzioni.
Per il raggiungimento di tali scopi il Consorzio può:
Informare il consumatore e curare gli interessi relativi alla denominazione;
Utilizzare e perseguire l’affermazione del contrassegno identificativo dell’IGP, per la promozione e la valorizzazione del prodotto dei consorziati.
Effettuare la raccolta e la diffusione d’informazioni e tecniche di mercato finalizzate alle azioni di promozione della I.G.P. Pomodoro di Pachino, avvalendosi anche di altri centri specializzati.
Svolgere azioni di tutela, promozione e pubblicità, per favorire l’affermazione sui mer-cati nazionali ed esteri della I.G.P. Pomodoro di Pachino, anche avvalendosi di provvi-denze, agevolazioni e contributi pubblici e privati.
Attuare azioni d’informazione ai consumatori sulla provenienza, qualità, e genuinità del prodotto;
Istituire marchi consortili il cui uso è riservato agli associati;
Compiere ogni e qualsiasi iniziativa, anche se non espressamente indicata dallo Statu-to, purché diretta al conseguimento degli scopi sociali;
Compiere tutte le operazioni creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali;
Istituire proprie sedi operative;
Attivare ogni azione anche a carattere legale o giudiziaria per la tutela della propria at-tività per impedire o reprimere abusi e irregolarità a danno degli interessi e dei diritti propri e dei consorziati;
Espletare gli incarichi, le iniziative e le attività eventualmente affidate dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione Europea;
Richiedere i benefici previsti dalla Regione, dallo Stato e dalla Unione Europea, seguire l’istruttoria delle pratiche e rilasciare quietanze;
Ricevere contributi, liberalità e qualsiasi azione di sostegno, materiale o economico, da persone fisiche o giuridiche, enti e istituzioni pubbliche o private;
Organizzare, per gli scopi di cui sopra, una propria struttura tecnica che si potrà anche avvalere di prestazioni e consulenze di organismi specializzati pubblici e/o privati o di singoli esperti del settore;
Realizzare per gli scopi di cui sopra corsi di formazione, di aggiornamento e di qualifi-cazione per gli associati del consorzio.
Sostenere programmi di sviluppo e di investimento nell’ambito della programmazione negoziata.
Art. 4 - Per “I.G.P. Pomodoro di Pachino” si deve intendere il prodotto definito a norma del disciplinare di produzione come da denominazione tutelata.
CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO DELLA DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA
Art. 5 - Il contrassegno identificativo I.G.P. Pomodoro di Pachino viene regolamentato dalle norme di legge vigenti in materia.
ALTRI MARCHI COLLETTIVI
Art. 6 - Eventuali altri marchi collettivi del Consorzio di Tutela della I.G.P. Pomodoro di Pachino sono depositati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e sono di e-sclusiva proprietà del Consorzio, che ha il compito della loro tutela e salvaguardia. I Marchi predetti verranno utilizzati secondo le modalità fissate dal presente Statuto ed eventuali regolamenti. I costi relativi ricadranno sui soli consorziati che ne usufruiran-no.
Art. 7 - L’utilizzo dei marchi e dei contrassegni del Consorzio, diversi dal contrassegno identificativo della I.G.P., e la loro immissione sul mercato sono disciplinati da appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall’Assemblea, previa approvazione da parte del Ministero.
Art. 8 - La distribuzione ed il controllo dei marchi collettivi di cui all’art.6 deve avveni-re con l’osservanza delle modalità previste dal Regolamento. La riproduzione del mar-chio consorziale o di sue parti ovvero di diciture riferentisi al Consorzio su carta da let-tera, materiale di propaganda o stampati di vario genere, dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 - I soci hanno il diritto di segnalare al Consorzio ogni violazione dei diritti del marchio collettivo di cui all’art.6.
Il Consorzio interverrà con tutti i mezzi consentiti dalle leggi vigenti per colpire l’illeci-to uso del marchio consortile da parte di terzi o la sua contraffazione.
SOCI
Art. 10 - Possono essere ammessi al Consorzio in qualità di consorziati, purchè ne fac-ciano richiesta, gli appartenenti alle seguenti categorie così come individuate dall’ art. 2 del D.M. del 12 Aprile 2000 “Individuazione dei criteri di rappresentanza negli orga-ni sociali dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.”, e successive modifiche ed in-tegrazioni, che siano inseriti nel sistema di controllo dell’Organismo autorizzato per la I.G.P.: “Pomodoro di Pachino”:
Produttori agricoli
Possono essere ammessi al Consorzio, quale consorziati “produttori agricoli” tutti i produttori di Pomodoro di Pachino nelle zone delimitate dal disciplinare, approvato dalle competenti autorità, ed inseriti nel sistema di controllo.
Possono quindi partecipare al Consorzio in qualità di Consorziati produttori agricoli:
a) i produttori agricoli singoli, le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti, pro-prietari di terreni adibiti alla coltivazione di pomodoro come definiti e delimitati come all’art. 3 del disciplinare di produzione;
b) i titolari di contratti d’affitto di terreni adibiti alla coltivazione di pomodoro come definiti e delimitati come all’art. 3 del disciplinare di produzione. In caso di ammissio-ne dell’affittuario al Consorzio la sua appartenenza al medesimo cesserà alla scadenza del contratto d’affitto;
c) i compartecipanti ed i comodatari che conducono terreni adibiti alla coltivazione di pomodoro aventi i requisiti di cui all’art. 3 del disciplinare di produzione. In tal caso, i documenti allegati alla domanda dovranno comprendere il consenso del concedente. In caso di ammissione, l’appartenenza del compartecipante e del comodatario al Consor-zio cesserà al termine del relativo rapporto;
d) le associazioni, le cooperative, le società e le organizzazioni di produttori limitata-mente ai soci agricoltori titolari di appezzamenti come specificati ai precedenti punti “a”, “b”, “c” del presente articolo e su specifica delega scritta dei propri associati che abbiano i requisiti di cui ai punti sopraindicati.
Confezionatori
Possono fare parte del Consorzio in qualità di soci confezionatori le persone fisiche o giuridiche, anche se organizzate in forme associative, limitatamente ai soci confeziona-tori del Pomodoro di Pachino così come definito dall’art. 4 del presente statuto, su spe-cifica delega scritta di questi.
Art. 11 - I Soci sono assegnati alle rispettive categorie al momento della ammissione.
Ogni socio potrà fare parte di più categorie, secondo le attività effettivamente svolte, anche sotto diverse ragioni sociali e sarà tenuto a versare quote e contributi in ragione di ogni singolo ramo di attività, ammissione compresa, come se fosse socio di ogni sin-gola categoria.
In uguale misura avrà diritto di voto secondo le norme delle specifiche categorie.
Il socio che non potesse partecipare direttamente all’attività sociale del Consorzio, può farsi rappresentare, in forma anche continuativa, da persona di sua fiducia, munita di regolare delega; per le Cooperative di primo grado non è richiesta la delega specifica.
Per la rappresentanza in assemblea valgono le norme di cui all’art.43 del presente sta-tuto.
Art. 12 - Le modalità di presentazione delle domande di ammissione, le documentazio-ni da allegare, le verifiche da effettuare e i relativi eventuali oneri a carico del presenta-tore della domanda, sono stabilite dal Regolamento, previa approvazione da parte del Ministero.
Art. 13 - Chi si trova in possesso dei requisiti di cui sopra ed intende essere ammesso al Consorzio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione
Art. 14 - I produttori agricoli e i confezionatori che vengono ammessi al Consorzio de-vono pagare una tassa di ammissione che andrà a costituire il fondo consortile e che verrà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione
Art 15 - I soci, a qualsiasi categoria appartengano, corrisponderanno al consorzio un contributo annuo per ogni chilogrammo di pomodoro controllato/certificato come Pomodoro di Pachino I.G.P. come previsto dai Decreti ministeriali .
Art. 16 - Il contributo annuo dovrà essere inderogabilmente versato entro quattro mesi dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente da parte dell’assem-blea degli associati.
Art. 17 - La domanda d’iscrizione dovrà contenere tutti gli elementi richiesti dalle norme vigenti e dal Regolamento.
Se la richiesta di ammissione è fatta da persona giuridica la domanda sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, deve essere cor-redata da copia dell’atto costitutivo e dello statuto.
Il Consorzio potrà in ogni momento verificare le posizioni dei singoli produttori agrico-li e confezionatori.
La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione u-nitamente alla quota di iscrizione.
Sulla domanda decide il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle norme del pre-sente statuto.
Il nuovo ammesso sarà iscritto nell’elenco dei Soci all’atto della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di mancata accettazione della domanda, entro sei mesi presentazione, la quota versata sarà restituita senza interessi.
Art. 18 - I soci sono obbligati a comunicare al Consorzio, entro quindici giorni dal mo-mento in cui si è verificato, il cambiamento della ragione sociale e la sede.
Nell’ipotesi di trasferimento aziendale per atto tra vivi il nuovo proprietario non su-bentra di diritto, pertanto, se intende far parte del Consorzio, dovrà presentare do-manda di ammissione e pagare la relativa quota.
Art. 19 - Il socio è obbligato a non assumere comportamenti lesivi degli interessi del Consorzio e delle sue categorie, o comunque suscettibili di ledere il prestigio e gli inte-ressi degli altri soci; in difetto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297.
Art. 20 - I soci, che usufruiscono dei marchi consortili di cui all’art.6, dovranno assog-gettarsi, sia in azienda che nei locali destinati all’attività di lavorazione, a tutti i sopral-luoghi, ispezioni, verifiche anche dei documenti necessari all’applicazione delle norme fissate dal presente Statuto o deliberate dal Consiglio di Amministrazione, con obbligo di fornire agli incaricati delle verifiche tutte le notizie o i documenti necessari.
Art. 21 - Resta, in ogni caso, salvo il diritto del Consorzio ad agire giudizialmente con-tro il Socio inadempiente per i danni causati dal comportamento di quest’ultimo.
Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione, accertato un comportamento lesivo del Socio, deve contestarlo a quest’ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con invito a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei docu-menti e delle prove a proprio discarico. Il Socio può chiedere altresì di prendere visio-ne degli atti sulla cui base è stata formulata la contestazione.
Il Consiglio provvede in merito con atto motivato, comunicato al Socio con lettera rac-comandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall’accertamento della violazione.
Art. 23 - Contro le sanzioni disciplinari il Socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione. Il ri-corso, entro il termine suddetto, deve essere presentato alla Segreteria del Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Il ricorso sospende le sanzioni di cui ai punti b), c), dell’art. 22, ma il Collegio dei Probivi-ri, immediatamente convocato dal Presidente del Consorzio, può confermare l’esecu-zione della sanzione per gravi e giustificati motivi. Successivamente il Collegio, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata en-tro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricorso.
- Il socio inoltre avrà la possibilità di adire comunque l’autorità giudiziaria.
Art. 24 - Le quote di ammissione vengono inizialmente stabilite in misura fissa di euro cinquecento (500,00) e successivamente nella misura che sarà determinata in seno al regolamento.
L’importo dei contributi annuali viene determinato dal regolamento in proporzione alla quantità di prodotto controllato/certificato dall’Organismo di Controllo e nel ri-spetto delle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria fissate dalle norme in materia dei consorzi di tutela.
I contributi e le quote potranno essere differenziati secondo le diverse categorie.
Art. 25 - I consorziati hanno l’obbligo di:
osservare lo Statuto, il disciplinare dell’I.G.P. e i Regolamenti, nonché di attenersi alle delibere prese dagli organi sociali;
versare le quote e i contributi nei tempi e nei modi stabiliti a norma del presente Statu-to e del Regolamento;
Art. 26 - Fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 25 l’appartenenza al Con-sorzio dà diritto al consorziato di ottenere:
i contrassegni dei marchi del consorzio per il prodotto conforme al regolamento;
le assistenze e i vantaggi previsti dal presente Statuto.
Art. 27 - La qualità di consorziato si perde per recesso, decadenza ed esclusione, non-ché dopo un anno di morosità in assenza di giustificati motivi e per tutti i casi previsti dalla legge.
Il recesso è consentito nei casi previsti dal Codice Civile e al consorziato che abbia cessa-to l’attività.
Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso acquista efficacia nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione ne viene a conoscenza.
Sono salvi comunque gli obblighi finanziari assunti durante l’esercizio finanziario in corso.
La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consor-ziato che abbia perduto i requisiti per l’ammissione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di quel con-sorziato che si sia reso colpevole di infrazioni, facendo riferimento alle disposizioni sanzionatorie previste dal D.L. 19.11.2004 n. 297.
E’ ammesso il ricorso al collegio dei probiviri.
SOSTENITORI
Art. 28 - Sono sostenitori del Consorzio gli Enti territoriali nel cui territorio ricade la zona di produzione definita ai sensi del disciplinare vigente, Organismi, Fondazioni, Società di servizi e più in generale persone fisiche o giuridiche, enti e istituzioni pub-blici o privati aventi finalità e/o interessi complementari o di settore che abbiano ver-sato a favore del Consorzio somme il cui importo minimo, differenziato per categoria, viene determinato dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall’Assemblea. I so-stenitori non hanno la qualità di soci e di conseguenza non ne hanno gli obblighi e i di-ritti.
I sostenitori sono registrati in un apposito libro tenuto dal Consiglio di Amministrazio-ne, che provvederà a convocarli avanti a sé almeno una volta l’anno, a scopo esclusi-vamente consultivo.
Nello stesso libro sono iscritti di diritto, senza versamento di somme, le Associazioni dei Consumatori di livello nazionale che ne facciano richiesta. L’iscrizione al libro dei sostenitori dà altresì diritto ad ogni iscritto a far partecipare un proprio rappresentan-te, senza diritto di voto, alle assemblee sia ordinarie che straordinarie senza però poter influenzare il processo decisionale.
FONDO CONSORTILE
Art. 29 - Il Fondo Consortile è costituito:
dalle quote d’ammissione dei consorziati;
da eventuali quote consortili straordinarie;
dai contributi consortili ordinari (annuali);
dai contributi consortili straordinari ed integrativi;
dai contributi di Organismi nazionali o sovranazionali, di Enti e privati;
dai beni immobili che per acquisti, donazioni e lasciti passino in proprietà del Consor-zio;
dai proventi di attività e dai contributi versati dai consorziati per i servizi prestati a ri-chiesta dei singoli soci;
da ogni altra eventuale entrata straordinaria.
Art. 30 - Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divi-sione del Fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono fare valere i loro diritti sul Fondo medesimo.
ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 31 - Sono organi del Consorzio:
l’Assemblea;
il Consiglio di Amministrazione;
il Presidente;
il Collegio dei Sindaci;
il Collegio dei Probiviri.
Gli organi collegiali consortili devono essere composti secondo le normative di rappre-sentanza presenti nel DM 61414 del 12/04/2000 “Individuazione dei criteri di rappre-sentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP”, nonché dalle successive modifiche ed integrazioni.
Art. 32 - L’Assemblea è composta dai consorziati e/o dai loro rappresentanti. Le sue deliberazioni, validamente adottate, impegnano tutti i Soci.
I consorziati, Produttori agricoli e Confezionatori, eleggono i membri del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli seguenti.
Art. 33 - A ciascun consorziato spetta un voto ogni cinquecento Kg di prodotto certifi-cato.
Art. 34 - Ai fini della espressione del voto in Assemblea i Consorziati costituiti in Socie-tà, anche di persone, nomineranno il loro rappresentante legale o un suo delegato.
L’espressione del voto dei soggetti associativi di cui all’art.11, capo “1”, lettera “d” è subordinata alla delega scritta dei singoli produttori agricoli o confezionatori associati, come individuati all’art. 11.
Art. 35 - L’Assemblea è ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria:
approva il bilancio consuntivo e approva le linee di massima del preventivo per il suc-cessivo esercizio;
elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;
elegge i componenti del Consiglio Sindacale e nomina il Presidente del Collegio stesso;
nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
approva i regolamenti da sottoporre in ogni caso all’approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio, approva le quote e i contributi proposti dal Consiglio di Amministrazione come previsto al successivo art. 51, lettere “g”, “h”.
approva l’elenco delle Associazioni dei Consumatori da iscrivere nel libro dei Sosteni-tori.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno entro i termini di legge.
L’Assemblea deve inoltre, essere convocata quando ne faccia richiesta o il Collegio Sin-dacale o i Consorziati, produttori agricoli o confezionatori, rappresentino rispettiva-mente il trenta per cento del prodotto certificato nell’anno precedente dall’Organismo di controllo; In tal caso i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare e la convocazione deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della doman-da.
Art. 36 - L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga del consorzio, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e negli altri casi previsti dalla legge.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per le materie di competenza o quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale.
Art. 37 - L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata, almeno quindici giorni prima della data indicata per l’Assemblea, mediante avviso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai consorziati presso il domicilio indi-cato nel libro soci e/o mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale e/o negli albi Pretori dei comuni di Pachino, Portopalo, Ispica e Noto. La convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare nonché l’indicazione del giorno e dell’ora della seconda convocazione.
Art. 38 - L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei voti complessivi spettanti ai Soci aven-ti diritto al voto e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Sia in prima che in seconda convocazione la maggioranza prescritta per le deliberazioni è di almeno la metà più uno dei voti espressi senza tenere conto degli eventuali astenuti.
Per le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino due terzi (2/3) dei voti complessivi spettan-ti ai soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivi degli aventi diritto al voto e la deliberazione dovrà essere adottata con almeno due terzi (2/3) dei voti presenti e comunque con un numero di voti che rappresentano almeno la metà più uno dei voti complessivi degli aventi diritto al voto.
I consorziati di ciascuna categoria possono votare i membri eleggendi loro riservati.
Art. 39 - Le deliberazioni delle Assemblee ordinarie devono constare da verbale sotto-scritto dal Presidente e dal Segretario.
I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatte da un Notaio.
Art. 40 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente designato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente nomina il Segretario e da due a cinque scrutatori scelti tra i votanti.
Il Segretario del Consiglio di Amministrazione può funzionare da Segretario dell’As-semblea.
Art. 41 - Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci sempre che non siano sospesi dall’esercizio dei diritti sociali ed a condizione che siano in regola con il versamento dei contributi sociali e di ogni altro impegno finanziario nei confronti del Consorzio.
Il Socio può intervenire personalmente o a mezzo di apposito rappresentante, che deve essere socio, nominato mediante delega scritta.
Il numero massimo delle deleghe è pari a dieci per i soggetti di cui all’art. 11, punto 1, lettere a), b), c).
I soggetti di cui all’art. 11, punto 1, lettera “d”, e punto 2, debbono avere la delega dei produttori agricoli o condizionatori associati.
Alla Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni iscritto nel libro dei Sostenitori.
Art. 42 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei Consiglieri in rappresen-tanza dei consorziati produttori agricoli e da tre in rappresentanza dei consorziati con-fezionatori sulla base del prodotto certificato nell’anno precedente e comunque secon-do le norme vigenti in materia.
Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall’Assemblea ordinaria fra i consorziati o i soci delle Società consorziate.
Art. 43 - Ai fini della designazione dei candidati, per ogni categoria possono essere predisposte più liste comprendenti un numero di candidati non superiore al doppio dei seggi ai quali ha diritto, e che, per ciascun candidato, porti la firma di almeno cinque Soci della categoria stessa, non candidati, e che non abbiano presentato altri candidati. Tali liste dovranno pervenire al Consorzio almeno venti giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Le liste di ciascuna categoria saranno riportate dal Consorzio in ordine di presentazio-ne delle liste, in una scheda di voto separata per ogni categoria (scheda da contraddi-stinguersi da diverso colore o simbolo). A ciascun Socio presente all’Assemblea do-vranno essere consegnate tante schede di voto della sua categoria quanti sono i voti cui ha diritto, anche in tagli multipli di cinque voti
Ove fossero regolamentate procedure di voto elettronico, deve essere assicurato il voto segreto.
I Soci dovranno votare nell’Assemblea per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, solo per i candidati della categoria di appartenenza.
Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio.
Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell’ordine di elencazione nella scheda elettorale, nel caso di più liste nell’ordine di elencazione della lista più votata
Ove per una o più categorie vengano presentate liste con numero di candidati insuffi-ciente, i seggi non coperti verranno assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione per cooptazione tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e. Qualora i designa-ti cooptati rifiutino l’incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione per cooptazione tra la stessa categoria.
Dei risultati delle elezioni sarà data notizia alla compagine sociale entro trenta giorni dalla data delle stesse.
Qualora nel corso del mandato, vengano a mancare una o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione, secondo le norme dell’art. 2386 del Codice civile, nel rispetto della rappresentanza di tutte le categorie di Soci e delle graduatorie raggiunte in sede di votazione.
La commissione elettorale nominata dal Presidente verificherà il diritto al voto ed i vo-ti attribuiti che devono essere indicati sulla scheda consegnata al consorziato e sotto-scritta dal Presidente o dal Segretario della Commissione.
Art. 44 - I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. In caso d’impedimento, dimissioni, decadenza o altro ostacolo all’esercizio del mandato durante il corso del triennio si ap-plica l’art. 45 del presente Statuto. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Con-siglieri o in caso di dimissioni dell’intero Consiglio, si applicano le norme del Codice Civile.
Art. 45 - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e un Vice Presidente per ciascuna categoria. Il segretario potrà essere scelto all’infuori dei mem-bri del Consiglio, nel tal caso il segretario non avrà diritto al voto.
Art. 46 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da un terzo dei componenti del Con-siglio e, comunque, non meno di quattro volte all’anno.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni saranno verbalizzate in un apposito libro e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Il verbale sarà approvato alla fine della seduta.
Art. 47 - E’ causa di decadenza automatica dalla carica di Consigliere l’assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. E’ anche causa di decadenza automatica del Presidente la mancata convocazione del Consiglio come previsto dallo art. 48.
Art. 48 - L’eventuale attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza ai Consiglieri e ai componenti il Collegio Sindacale verrà determinata dall’Assemblea.
Art. 49 - Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo del Consorzio ed è inve-stito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funziona-mento del Consorzio stesso. Pertanto, fra l’altro, spetta al Consiglio di Amministrazio-ne:
a) deliberare la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari
c) deliberare sull’ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sulla eventua-le esclusione degli stessi;
d) approvare i preventivi e i consuntivi di spesa annuali del Consorzio.
e) assumere e licenziare il personale del Consorzio fissandone le mansioni e la retribu-zione;
f) nominare Esperti e Tecnici, ove fosse necessario, per gli adempimenti istituzionali e statutari del Consorzio;
g) determinare le quote e i contributi dovuti al Consorzio nel rispetto delle percentuali di contribuzione di ciascuna categoria come previsto nelle norme di legge in materia dei Consorzi di tutela;
h) fissare di volta in volta il costo della marcatura di cui all’art.6, e quello dei contributi per le attività a favore dello stesso o a richiesta dai consorziati;
i) provvedere alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informa-tiva da allegare allo stesso;
l) redigere il progetto del bilancio preventivo;
m) autorizzare la sospensione del diritto alla marcatura consorziale di cui all’art.6, compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei per il raggiungimento delle finalità sociali, come, a mero titolo di esempio: deliberare sulle azioni giudiziarie attive e pas-sive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, accettare, donare, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, posterga-zioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico, fare qualsiasi operazione col Pubblico Registro Automobilistico;
o) tenere il libro dei sostenitori e determinare le somme minime di contribuzione, dif-ferenziate per categorie, come previsto all’art. 30;
p) convocare avanti a sé almeno una volta l’anno, a scopo consultivo, i soggetti iscritti nel libro dei Sostenitori;
q) predisporre l’elenco delle Associazioni dei Consumatori di livello nazionale.
Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque delegare, in quanto per legge delega-bili, parte degli oggetti di cui sopra al Presidente, ai Vice Presidenti, a uno o più Consiglieri.
Art. 50 - E’ altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:
nominare nel proprio seno in accordo con il Presidente, un Amministratore Delegato, precisandone le attribuzioni, i poteri ed il relativo compenso;
b)nominare un Direttore, stabilendone i poteri, le mansioni e il compenso;
conferire ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;
d)assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando faccia parte di questo, un’inden-nità ed attribuirgli, se del caso, specifici compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e la istruzione delle pratiche da sottoporre all’esame del Consiglio mede-simo;
e)costituire nel proprio seno commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assicurare la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà di volta in volta i relativi compensi;
predisporre l’adozione da parte del Consorzio di uno o più regolamenti per disciplina-re la vigilanza e il controllo sull’attività dei Soci che utilizzino il marchio consortile di cui all’art.6, l’attività pubblicitaria dei Soci, la tenuta dell’Albo dei consorziati, l’accer-tamento delle violazioni e quant’altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto.
Art. 51 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale. Nell’assenza o nell’impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente a ciò designato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 52 - Il Collegio dei Sindaci si compone di tre Membri effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il loro compenso è fissato dall’As-semblea su proposta del Consiglio di Amministrazione Il Sindaco effettivo che, si di-metta o, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio, decade d’ufficio e verrà sostituito fino alla fine del triennio me-diante nomina per cooptazione del Consiglio di Amministrazione di un membro sup-plente
Il Collegio sindacale controlla la regolarità amministrativa e contabile del Consorzio secondo le regole dettate al Codice Civile.
Art. 53 - Il controllo delle operazioni e dei servizi eventualmente svolti per ordine o per conto dell’Unione Europea, dello Stato o della Regione Siciliana (attività le cui gestioni finanziarie dovranno risultare in appositi conti separati da quelli del Consorzio) verrà effettuato secondo le modalità stabilite dalle autorità Amministrative competenti.
Art. 54 - Il Collegio dei Probiviri è costituito di tre Membri effettivi e due supplenti elet-ti dall’Assemblea.
I Probiviri non debbono essere consorziati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleg-gibili per altri tre anni.
Nel caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell’esercizio, il Consiglio di Am-ministrazione provvederà alla sostituzione e il nuovo membro resterà in carica fino al-la rinnovazione del Collegio.
Art. 55 - I consorziati e il Consorzio sono obbligati a rimettere alla decisione dei Probi-viri qualsiasi controversia riguardante i rapporti tra consorziato e Consorzio o deri-vanti da deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione prima di adi-re l’autorità giudiziaria.
I Probiviri decidono, entro sessanta giorni, secondo equità quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità procedurale, in caso di omessa decisione nei termini sopra indicati o di decisione sfavorevole è consentito il ricorso all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui sia stata notificata la deliberazioni.
Art. 56 - Il Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente, può nominare un Direttore della Struttura operativa fissandone le mansioni ed il compenso. Questi è alle dipendenze del presidente del Consiglio o dei suoi Delegati ed è responsabile, per la parte che gli compete, dell’applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e di quanto il Consiglio delibera circa l’attività del Consorzio stesso.
Il Direttore è responsabile dell’operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.
ESERCIZIO SOCIALE
Art. 57 - L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Il bilancio consta di tre parti: conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio da sot-toporre all’approvazione dell’Assemblea insieme alla relazione e formula uno schema di bilancio preventivo per il successivo esercizio. Il bilancio va approvato entro i ter-mini di legge o, qualora particolari esigenze lo richiedano, non oltre sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio consortile.
Art 58 - I costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi del comma 15 dell’art. 14 della legge 526/1999 sono posti a carico di tutti i soggetti che aderiscono al consorzio e dei soggetti produttori ed utilizzatori dell’IGP anche se non aderenti al Consorzio, appar-tenenti alla categoria individuate all’art. 4 del D.M. n°61413/2000
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 59 - In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea nominerà uno o più liquida-tori i quali dovranno redigere il bilancio del Consorzio.
Il riparto del risultato di bilancio dovrà essere diviso per il numero totale dei consor-ziati, in proporzione ai voti che ciascun Socio esprime nell’Assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Le spese della Liquidazione graveranno sul Fondo consortile e, se que-sto non sarà sufficiente a coprirle, esse graveranno pro-quota, su ogni consorziato pro-porzionalmente al numero dei voti di cui gode per ogni categoria. La quota del consor-ziato insolvente si accrescerà agli altri consorziati.
NORME TRANSITORIE
Art. 60 - Al momento della costituzione e fino a quando non si avranno disponibili i dati di un anno (solare) relativamente al commercializzato IGP (come da albo) a ciascun socio spetterà un voto.
Ai soci fondatori è assegnato un termine di mesi sei per il loro inserimento nel sistema di controllo di cui all’art.11 del presente statuto.
NORME FINALI
Art.61 - Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le corrispondenti norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.
F.to: Dell’Arte Salvatore
Egidio Santangelo notaio