L’immissione al consumo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve avvenire secondo modalità specificate nel disciplinare di produzione.
Deve essere confezionato utilizzando imballaggi nuovi, monouso, di diversa tipologia, ammessi dalla normativa vigente, che non superino il peso di 10 Kg di peso netto. Su ogni confezione deve essere apposta una chiusura (sigillo di garanzia) che impedisca l’estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura. Tale chiusura deve riportare logo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino» e il logo comunitario identificativo dell’I.G.P. e la dicitura “Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell’art.10 del Reg. (CE) 510/2006”.
E’ ammessa, altresì, l’immissione al consumo in confezioni aperte purché i singoli frutti siano identificati con l’apposizione di etichette adesive che riportino il contrassegno distintivo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino»; nel caso della tipologia di pomodori commercializzati a grappolo al posto delle etichette adesive sono ammesse delle clips che riportino il contrassegno distintivo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino; in ogni caso sono fatti salvi gli obblighi sull’etichettatura da riportare sugli imballaggi. Il contenuto di ciascun imballaggio e confezione deve essere omogeneo e contenere pomodori della stessa varietà o tipologia di frutti, categoria e calibro. Inoltre i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda la maturità e la colorazione.
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