L’attività di tutela del Consorzio è rivolta a soggetti diversi della filiera agroalimentare, e comporta diverse responsabilità e diverse aree di intervento.
a) Tutela verso il consumatore
Si sostanzia nella garanzia che il prodotto recante il marchio di qualità abbia una provenienza certa quanto all’origine geografica, che nell’ambito di quel territorio operino produttori rintracciabili e riconoscibili, e che tali produttori adottino criteri precisi per garantire la qualità dei propri prodotti.
b) Tutela verso il produttore
Consiste nell’opera di sorveglianza verso i mercati, per limitare e contrastare gli usi non legittimi del nome “pomodoro di Pachino” o del marchio di qualità, causando confusione e danni commerciali al prodotto tutelato. L’impegno verso le aziende consorziate affinchè il prodotto sia conforme ai criteri previsti dal regolamento di produzione si traduce in una tutela nei loro confronti affinchè la qualità del prodotto messo in commercio non abbia a subire detrimento o carenze in termini di omogeneità.
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Il logo identificativo della I.G.P. «Pomodoro di Pachino» raffigura il disegno dell’isola di Sicilia con un cerchio nell’estrema punta dove è ubicata la zona di produzione. Ha forma di rombo dagli angoli tondeggianti di colore verde scuro, contenente una sagoma circolare interna di colore paglierino e dai contorni di colore verde chiaro. La figura geometrica è tagliata sulla parte inferiore da una scritta di colore bianco recante la dicitura Pomodoro di Pachino inserita in una striscia rettangolare di colore nero. Il logo reca nella zona più bassa la scritta I.G.P. con colore giallo paglierino. Compare nelle confezioni assieme al simbolo comunitario ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1726/98 della Commissione del 22 luglio 1998. Le modalità di utilizzo di questo marchio sono previste dal Regolamento del Consorzio di Tutela.
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Ecco il testo ufficiale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale da parte Ministero delle politiche agricole alimentari, riguardante - nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 - a seguito delll’istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» registrata con regolamento(CE) n. 617/03 del 4 aprile 2003, presentata dal Consorzio di tutela IGP Pomodoro di Pachino.
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E’ appena stato reso pubblico il decreto Ministeriale che autorizza la nuova autorità pubblica ad esercitare le funzioni di controllo sulla Indicazione Geografica Protetta “Pomodoro di Pachino” registrata in ambito Unione Europea con Reg. (CE) n. 617 del 4 aprile 2003. Il nuovo ente certificatore è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia “A. Mirri” che in questo modo si sostituisce in tali funzioni all’ente certificatore precedente (SoCert). Il decreto è datato 22 Aprile 2010 prot. 9553.
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L’immissione al consumo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino» deve avvenire secondo modalità specificate nel disciplinare di produzione.
Deve essere confezionato utilizzando imballaggi nuovi, monouso, di diversa tipologia, ammessi dalla normativa vigente, che non superino il peso di 10 Kg di peso netto. Su ogni confezione deve essere apposta una chiusura (sigillo di garanzia) che impedisca l’estrazione del contenuto senza che ne venga evidenziata la sua rottura. Tale chiusura deve riportare logo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino» e il logo comunitario identificativo dell’I.G.P. e la dicitura “Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ai sensi dell’art.10 del Reg. (CE) 510/2006”.
E’ ammessa, altresì, l’immissione al consumo in confezioni aperte purché i singoli frutti siano identificati con l’apposizione di etichette adesive che riportino il contrassegno distintivo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino»; nel caso della tipologia di pomodori commercializzati a grappolo al posto delle etichette adesive sono ammesse delle clips che riportino il contrassegno distintivo dell’I.G.P. «Pomodoro di Pachino; in ogni caso sono fatti salvi gli obblighi sull’etichettatura da riportare sugli imballaggi. Il contenuto di ciascun imballaggio e confezione deve essere omogeneo e contenere pomodori della stessa varietà o tipologia di frutti, categoria e calibro. Inoltre i frutti devono essere omogenei per quanto riguarda la maturità e la colorazione.
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